Compravendita immobiliare, nullità dell'atto notarile - Angelo Acquafresca
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Compravendita immobiliare, nullità dell’atto notarile

Compravendita immobiliare, nullita dell atto notarile

Obbligatoria la conformità dei luoghi allo stato di fatto dei dati catastali.

Confermata dalla Corte di Cassazione l’obbligatorietà, negli atti di compravendita, la conformità degli immobili esistenti alle risultanze del Catasto. E’ stata confermata, quindi, anche la sanzione disciplinare al Notaio rogante e la nullità assoluta dell’atto privo della dichiarazione delle parti della conformità dei luoghi allo stato di fatto dei dati catastali.

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 8611 pubblicata l’11 aprile 2014, ha rigettato il ricorso proposto da un notaio che aveva omesso la dichiarazione degli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali.

La sentenza si richiama all’art.19 della Legge n. 122/2010 con il quale il legislatore intende perseguire (negli atti di compravendita) la coerenza oggettiva delle unità immobiliari urbane con le identificazioni catastali di riferimento.

La Suprema Corte ha rilevato che l’onere della dichiarazione di conformità, imposto agli intestatari, non può essere assolto tramite la sola planimetria catastale, atteso che la norma in argomento intende “far emergere eventuali fenomeni di elusione o evasione fiscale nel settore degli immobili urbani a causa del mancato aggiornamento dei dati oggettivi di tali immobili, ai quali può corrispondere una maggiore redditività reale rispetto a quella emergente dal catasto”.

Arch. Lorenzo Margiotta

Edilia 2000