Come recuperare cantine e seminterrati - Angelo Acquafresca
Per recuperare locali e vani seminterrati quali requisiti servono, casi si esclusione, costruzioni esistenti e nuove costruzioni, seminterrati e cantine altezza minima. Legge Regionale 10 marzo 2017 Lombardia.
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Come recuperare cantine e seminterrati

Cosa si intende per locale e vano seminterrato ad uso residenziale, terziario e commerciale e quali sono i requisiti per chiedere il loro recupero. La Regione Lombardia emana la Legge del 10 marzo 2017 n. 7 per spiegare come recuperare cantine e seminterrati.

COSA SI INTENDE PER VANI E LOCALI SEMINTERRATI?

Sono vani e i locali situati in piano seminterrato ovvero il piano di un edificio il cui pavimento si trova, anche solo in parte, a una quota inferiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

QUALI VANI E LOCALI SEMINTERRATI SI POSSONO RECUPERARE?

  1. Immobili GIA’ ESISTENTI, ovvero già legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 10 Marzo 2017 e collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria.
  2. Immobili NON ANCORA ESISTENTI ma che hanno già conseguito il TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO per la costruzione.
  3. Immobili realizzati successivamente alla Legge Regionale 10 Marzo 2017: per questi sarà possibile richiedere il recupero SOLO DOPO 5 ANNI DALL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL RECUPERO?

  1. L’altezza minima dei locali destinati alla permanenza di persone deve essere di ALMENO di metri 2,40.
  2. Il recupero dei vani e locali seminterrati può avvenire con o senza opere edilizie e non è qualificato come nuova costruzione. Il recupero CON opere edilizie: comporta il preventivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge, con riferimento alla specifica categoria d’intervento, ed è assoggettato al corrispondente regime economico-amministrativo. Il recupero SENZA opere edilizie: è soggetto a preventiva comunicazione al comune.
  3. Le opere di recupero dei vani e locali seminterrati devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, in particolare, quello dei parametri di aero-illuminazione che può sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante l’installazione di impianti e attrezzature tecnologiche.
  4. Il recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico ai fini del contenimento dei consumi energetici in conformità con le prescrizioni tecniche in materia contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti.

CASI DI ESCLUSIONE DEL RECUPERO DI VANI E LOCALI SEMINTERRATI 

Zone a rischio individuate dai comuni:

entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge Regionale 10 Marzo 2017 i Comuni con delibera del Consiglio Comunale possono  escludere parti del territorio dall’applicazione della Legge regionale n. 7 in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico

(Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po).

Limitazioni imposte sempre dai Comuni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate.

I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell’utilizzo di spazi seminterrati.

Restrizioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali in riferimento al “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

CREAZIONE DI AUTONOMA UNITA’ A USO ABITATIVO TRAMITE RECUPERO DEI LOCALI SEMINTERRATI

E’ possibile rispettando tutte le prescrizioni di legge. In questo caso i comuni trasmettono comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di abitabilità alle Agenzie di tutela della salute (ATS) che predispongono OBBLIGATORIAMENTE CONTROLLI INERENTI L’IDONEITA’ IGIENICO-SANITARIA, almeno 2 VOLTE NEL TRIENNIO SUCCESSIVO AL RILASCIO DEL TITOLO ABITATIVO.

CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO CANTINE E SEMINTERRATI

I volumi dei vani e locali seminterrati recuperati in applicazione della disciplina di cui alla legge Regionale 10 Marzo 2017 NON possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei 10 ANNI successivi al conseguimento dell’agibilità.

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